- Regolamenti
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle aule adibite a Laboratorio di Fisica, situate nell'edificio sede principale del Liceo Scientifico Galilei, ovvero:
· Laboratorio di Fisica per dimostrazioni (primo piano, aula a gradinata) indicato con LF1
· Laboratorio di Fisica per esperienze di gruppo (primo piano, aula a banconi) indicato con LF2
e, salvo diverse e specifiche disposizoni della Presidenza, a tutte le aule adibite, anche a titolo provvisorio, a Laboratorio di Fisica, situate nelle sedi staccate del Liceo Scientifico Galilei.
NORME GENERALI DI ACCESSO AI LABORATORI
Art. 1: Soggetti autorizzati all’uso dei laboratori
a) L’accesso ai laboratori è consentito esclusivamente agli insegnanti di Fisica e di Laboratorio di Fisica–Chimica, agli insegnanti tecnico pratici (ITP), agli assistenti tecnici in servizio nella scuola, alle classi accompagnate dall’insegnante e, esclusivamente in orario extra-scolastico, al personale addetto alle pulizie;
b) è vietato l’accesso ai laboratori agli alunni non accompagnati dall’insegnante.
Art. 2: Orari di accesso
a) L’accesso delle classi ai laboratori è regolamentato dall’orario annualmente predisposto a cura del responsabile; i docenti interessati all’uso dei laboratori concorderanno con gli ITP o gli assistenti tecnici assegnati agli stessi, entro la mattina del sabato precedente la settimana di utilizzo, le modalità del lavoro da svolgere;
b) nelle ore in cui la classe assegnataria non usufruisce del laboratorio, l’accesso è consentito anche ad altre classi, previa prenotazione da effettuarsi nell’apposita scheda disponibile nel Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica, entro la mattina del sabato antecedente la giornata di utilizzo;
c) negli orari in cui i laboratori non sono assegnati ad alcuna classe, l’accesso è consentito a tutte le altre classi, secondo le modalità del comma precedente, ma senza l’ausilio dell’ITP;
d) nel caso il laboratorio LF1 sia usato al di fuori dell’orario di servizio dell’ITP, il docente coinvolto concorderà con quest’ultimo l’utilizzo e il riordino del materiale necessario allo svolgimento delle esperienze;
e) l’uso del laboratorio LF2 al di fuori dell’orario di servizio dell’ITP è gestito in modo autonomo dal docente che ne fa richiesta.
Art. 3: Apertura dei laboratori
a) Negli orari in cui gli ITP non prestano servizio nei laboratori loro assegnati, e non sono presenti classi che svolgono attività, le porte esterne dei laboratori devono essere chiuse a chiave;
b) le chiavi d’accesso ai laboratori sono depositate in Presidenza e presso il centralino; una copia delle chiavi è inoltre a disposizione dell’ITP; altri soggetti operanti nella scuola potranno detenere le chiavi su autorizzazione del Preside;
c) il docente che utilizza il laboratorio al di fuori dell’orario di servizio dell’ITP è responsabile dell’apertura e della chiusura dello stesso.
Art. 4: Usi diversi dei laboratori
Qualunque uso del laboratorio per finalità diverse dalla programmazione dei corsi di fisica deve essere esplicitamente autorizzata dalla Presidenza.
Art. 5: Norme specifiche per gli studenti
a) Gli studenti dovranno presentarsi nei laboratori accompagnati dal docente in servizio, avendo cura di depositare zaini e cappotti negli spazi a ciò preposti in aula o comunque negli ambienti esterni ai laboratori;
b) è vietato qualsiasi uso dei laboratori da parte di studenti senza la presenza del docente o dell’assistente tecnico;
c) è vietato entrare nei laboratori con cibi o bevande;
d) durante la lezione è vietato allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza autorizzazione dell’insegnante;
e) durante l’intervallo gli studenti, dopo aver controllato che non sussistano elementi di pericolo connessi all’esperienza in corso, devono lasciare liberi i laboratori, rientrandovi al termine dell’intervallo e sempre in presenza dell’insegnante.
NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI LABORATORI
Art. 6: Uso dei banconi del Laboratorio per esperienze di gruppo
a) La postazione di lavoro deve essere allestita con la strumentazione, gli apparati accessori, gli utensili strettamente necessari allo svolgimento delle attività; il materiale da utilizzare sarà reso disponibile presso le postazioni di lavoro o consegnato ai singoli gruppi di studenti da parte del docente o dell’assistente tecnico;
b) le vie di fuga devono essere lasciate libere da ogni ingombro.
Art. 7: Conclusione delle esercitazioni
a) Al termine delle esercitazioni gli studenti dovranno lasciare il proprio posto di lavoro pulito e in ordine, disattivando gli impianti eventualmente utilizzati;
b) il materiale utilizzato dovrà essere riconsegnato in ordine, secondo le modalità comunicate dal docente o dall’ITP;
c) i docenti devono terminare le attività sperimentali in tempo utile a consentire il riordino del materiale;
d) i docenti e l’ITP devono controllare, al termine della lezione la corretta applicazione di quanto stabilito ai commi precedenti.
NORME CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO
DELLE ESPERIENZE
Art. 8: norme generali sull’uso della strumentazione
a) Tutti gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un’esperienza devono essere impiegati esclusivamente per l’uso, entro i limiti e con le modalità specifiche di costruzione;
b) è vietato utilizzare strumenti personali non in dotazione al laboratorio;
c) gli studenti devono seguire, nell’allestimento e nell’esecuzione delle esperienze, le indicazioni fornite dall’insegnante;
d) a tutti gli utilizzatori dei laboratori (studenti e docenti) è richiesta la massima cura nell’uso delle attrezzature;
e) è vietato agli studenti, senza l’autorizzazione dell’insegnante, prelevare dagli ambienti del laboratorio qualsiasi attrezzatura o utilizzare materiale non preventivamente consegnato loro.
Art. 9: Integrità del posto di lavoro e responsabilità.
a) Prima di iniziare qualsiasi esperienza gli allievi devono controllare l’integrità del proprio posto di lavoro e del materiale loro fornito, segnalando all’insegnante eventuali guasti, ammanchi, rotture, malfunzionamenti.
b) l’insegnante avrà cura di stendere apposito rapporto scritto segnalando le anomalie riscontrate;
c) gli studenti sono responsabili dell’integrità del posto di lavoro e del materiale loro assegnato; in caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne in base al Regolamento di Istituto.
Art. 10: Informazione preventiva sui fattori di rischio
Gli insegnanti sono tenuti a prendere visione della documentazione allegata alla strumentazione da utilizzare - in particolare per quanto concerne la conduzione in sicurezza delle esercitazioni- e ad informare gli studenti sulle procedure da seguire per evitare i rischi specifici in relazione all’attività proposta.
Art. 11: Norme specifiche concernenti esperienze potenzialmente pericolose
Tutti coloro che svolgono attività sperimentale in laboratorio sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:
a) usare gli strumenti e le attrezzature solo per le funzioni e nei limiti per i quali sono stati progettati e costruiti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e alle specifiche contenute nei manuali a corredo degli strumenti stessi; in caso di mancanza di tali specifiche è vietato utilizzare le attrezzature;
b) maneggiare con estrema cura tutte le attrezzature in vetro o potenzialmente pericolose, quali lame, cacciaviti, utensili meccanici in genere;
c) realizzare o modificare qualsiasi connessione elettrica esclusivamente a tensione disinserita;
d) munirsi di guanti atermici o di altro adeguato dispositivo protettivo individuale per maneggiare corpi ad elevata temperatura;
e) muovere tutti i materiali ad elevata temperatura esclusivamente entro la superficie del banco di lavoro;
f) indossare strumenti di protezione della vista ed evitare di osservare direttamente le sorgenti di radiazione coerente ad alta energia (LASER):
g) in caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) disinserire la tensione di alimentazione della rete mediante gli appositi sezionatori;
h) in caso di principio di incendio, non spegnere con acqua, ma utilizzare gli appositi estintori a polvere.
NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI LABORATORI
Art. 12: Documentazione
Presso il laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione
a) regolamento
b) normedi comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti
c) orario settimanale del laboratorio
d) registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale
Una copia del Regolamento e del piano di evacuazione devono essere esposte in modo ben visibile all’interno di ciascun laboratorio.
Art. 13: Norme generali di sicurezza e prevenzione
a) Il laboratorio deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per eventuali e limitati interventi di prima necessità;
b) per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l’intero Liceo;
c) per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente;
Art. 14: Norme accessorie di sicurezza e prevenzione
a) All’inizio di ogni ciclo scolastico, e se ritenuto necessario, all’inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti dovranno mostrare alle classi interessate il laboratorio, indicando in particolare le vie d’uscita, la localizzazione dei mezzi antincendio, illustrare il Regolamento e le norme specifiche di prevenzione antiinfortunistiche;
b) il responsabile dei laboratori comunica a tutti i docenti, che ne informeranno ove necessario le rispettive classi, le variazioni apportate alla struttura, alla dotazione e al Regolamento dei laboratori.
Art. 15: Adempimenti del personale tecnico in tema di prevenzione
Il personale tecnico ha l’obbligo, durante l’attività lavorativa, di:
a) rispettare far rispettare tutte le norme di comportamento previste dal Regolamento;
b) verificare mensilmente l’efficienza degli impianti sezionatori di energia e degli impianti di alimentazione di acqua e gas, delle attrezzature antincendio e di emergenza sanitaria;
c) verificare che gli strumenti e le attrezzature utilizzate siano idonee all’impiego previsto, integre e correttamente funzionanti;
d) consegnare prima delle esperienze, ove richiesto dalle stesse, i mezzi di protezione individuale.
Art. 16: Chiusura delle attività giornaliere
Al termine dell’attività giornaliera l’assistente tecnico o, in sua assenza, l’ITP, ha il compito di:
a) controllare la chiusura dei rubinetti del gas;
b) controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua;
c) controllare lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche e del quadro elettrico generale;
d) controllare la chiusura a chiave di armadi e cassetti;
e) controllare che i laboratori siano in ordine e non siano presenti evidenti anomalie;
f) chiudere a chiave i laboratori
g) i docenti che utilizzano i laboratori al di fuori dell’orario di servizio dell’ITP o dell’assistente tecnico hanno l’obbligo di adempiere personalmente a quanto previsto dai precedenti commi.
Art. 17: Monitoraggio della funzionalità dei laboratori
a) Tutti coloro che operano all’interno dei laboratori di Fisica sono tenuti a conoscere, applicare e far applicare il Regolamento;
b) tutti i docenti che utilizzano i laboratori sono tenuti a collaborare con il responsabile per garantire la corretta gestione degli stessi e l’applicazione del Regolamento;
c) qualunque osservazione riguardante la funzionalità, l’uso, la dotazione, le necessità dei laboratori e il rispetto del Regolamento dovrà essere comunicata al responsabile che, ove ritenuto necessario, ne informerà per via gerarchica la Presidenza.
Verona, 8.1.2001
Il Responsabile dei Laboratori di FISICA
Prof. Marco Vincoli
IL PresidE
Prof. Paolo Bertezzolo