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I soggiorni individuali di studio all’estero rientrano pienamente nel quadro delineato dalle finalità educativo-didattiche e dai principi educativi del liceo Galilei. Il Liceo Galileo Galilei pertanto, considera la mobilità studentesca internazionale, cioè i periodi di studio all’estero di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, un’esperienza positiva e valorizzante, sia come arricchimento culturale, occasione di maturazione e sviluppo personale della studentessa/dello studente, sia per le prospettive di ricaduta sulla classe e sulla comunità scolastica dell’Istituto in generale.
Il soggiorno di studio in un altro paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un’altra parte del mondo rappresentano un’esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Si tratta, inoltre, di un’esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni e agire senza contare sull’aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri.
L’esperienza di mobilità studentesca internazionale favorisce dunque enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in quest’ottica che il percorso all’estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e integrarle come competenze utili per la vita. Le competenze interculturali acquisite durante l’esperienza all’estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall’UE e con tutte le competenze di cittadinanza.
Essendo sempre più alto il numero dei nostri studenti che decide di trascorrere un periodo di studio all’estero, si rileva la necessità di stabilire regole trasversali comuni a tutti gli studenti del nostro Liceo.
Considerata la normativa vigente, si stabiliscono dunque dei criteri generali per disciplinare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza.
Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3: consente l’iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio all’estero, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe;
C.M. 181/97: riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero e invita il Consiglio di Classe ad acquisire dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui risultati conseguiti e sul sistema di valutazione per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella sua scuola/classe di origine;
DPR n. 275/99, art. 14, comma 2: attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi;
C.M. n. 236/99: disciplina l’attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza, raccomanda di riconoscere il valore globale dell’esperienza, e consente la partecipazione anche agli alunni con debito formativo;
Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 : al titolo V si legge che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”
Nota Prot. 843 10 aprile 2013: Linee di indirizzo sulla modalità studentesca internazionale individuale
Nota 3355 del 28 marzo 2017: chiarimenti interpretativi sulla legge 107 del luglio 2015 in materia di Alternanza Scuola Lavoro.
Tenendo presente la normativa sopra citata, il Liceo statale Galilei riconosce la grande valenza formativa delle esperienze di studio all'estero e raccomanda ai consigli di classe di favorirle e sostenerle in considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia per l'evoluzione della scuola in direzione della internazionalizzazione.
Le domande di ammissione ai programmi di studio all'estero sono consentite, di norma e salvo casi eccezionali*, durante la frequenza della terza classe e dovranno riferirsi alla futura classe quarta, che potrà essere trascorsa per l'intero anno scolastico o porzione di esso presso una scuola estera.
Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all'estero devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia.
Sul registro di classe, negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali sarà riportata, accanto al nome dell’alunno/a la dicitura “frequentante all’estero ai sensi della CM 181/97, comma 1”.
Figure coinvolte e loro funzione
Studente:
impegnarsi a :
Consiglio di Classe: ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza e ciò che di positivo è stato fatto, sostenendo lo studente a colmare le eventuali mancanze anche attraverso momenti di sostegno e recupero, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione, ricordando che essa riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo.
Il C. di C. designa un tutor, scelto al suo interno.
Il C. di C. valuta, in caso di più alunni , se designare un tutor diverso per ogni alunno, che non necessariamente deve essere un docente di lingue.
Tutor:
Durante il soggiorno all’estero :
Al rientro dello studente :
Allo studente vengono consegnati, al suo rientro, i programmi svolti con l’indicazione degli argomenti irrinunciabili da assimilare durante il lavoro estivo ( per i programmi annuali).
Tali programmi devono essere ritirati dallo studente presso la segreteria didattica, con firma per ricevuta.
All’inizio del nuovo anno scolastico il Consiglio di classe assicura l’ammissione alla classe successiva attenendosi al principio che per la riammissione non va sanzionato ciò che manca ma va riconosciuto il lavoro fatto dallo studente.
Ogni docente del Consiglio di Classe decide e calendarizza una prova integrativa di al fine di accertare il conseguimento dei saperi minimi irrinunciabili per la propria disciplina, qualora ne ravvisi la necessità.
Al rientro in sede, lo studente presenterà e discuterà in classe una relazione sulla sua esperienza nella scuola straniera così da condividere il proprio arricchimento con il gruppo classe. Sarà in seguito sottoposto ad una verifica di recupero del curricolo non svolto all’estero, tramite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante la curricolare attività didattica.
Il recupero può essere parziale per una materia del curricolo straniero presente ma non completa nei contenuti essenziali o circostanziato per una materia totalmente esclusa.
Ogni recupero è finalizzato all’acquisizione dei dati fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento dell’anno scolastico, secondo il principio che per la riammissione non va sanzionato ciò che manca ma va riconosciuto ciò che lo studente ha fatto.
E’ naturalmente possibile non esprimere alcuna valutazione al termine del primo quadrimestre.